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Istituto Comprensivo Arcevia
con sezioni associate di  Montecarotto e Serra de' Conti

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Esperienze didattiche

CONTRATTO FORMATIVO


 

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli organi dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico.

Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:

l’allievo deve conoscere:

  • gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
  • il percorso per raggiungerli
  • le fasi del suo curricolo:

il docente deve:

  • esprimere la propria offerta formativa
  • motivare il proprio intervento didattico
  • esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;

il genitore deve:

  • conoscere l’offerta formativa
  • esprimere parere e proposte
  • collaborare nelle attività. (dalla Carta dei Servizi Scolastici - D.L. 12 maggio 1995, n. 163).

Il contratto formativo dell’I.C. di Arcevia, Montecarotto e Serra de' Conti è elaborato, unitariamente, dai docenti del team o della classe / sezione sulla base della programmazione educativa e della programmazione didattica ed in coerenza con esse.

Il contratto è l’indicazione dell’offerta formativa della scuola, contestualizzata per la specifica realtà, tenendo quindi conto della situazione: alunni, spazi, materiali, risorse, vincoli. Per la sua elaborazione vanno sentiti anche i genitori degli alunni che hanno il diritto di conoscere ed esprimere pareri su di esso.

Poiché il contratto formativo è abbastanza anomalo da un punto di vista giuridico, perché non c’è parità, e simmetricità, tra i contraenti, né tra docenti - alunni, né tra docenti - genitori, occorre avere chiare le questioni su cui è indispensabile (giusto e utile) raggiungere un accordo tra le famiglie.

Ad esempio non possono essere e non devono essere oggetto di contratto formativo né le finalità educative e formative della scuola (i principi) né le scelte metodologiche e didattiche (attinenti allo specifico professionale dei docenti).

La scuola deve esprimere con chiarezza il suo modello e richiedere un contributo di proposte e osservazioni su alcuni obiettivi forti, su valori educativi fondamentali condivisi.

Quindi, gran parte del contratto formativo non può dirsi propriamente "contratto", perché è solo comunicato e non concordato con le famiglie (gli aspetti specifici dell’apprendimento - la metodologia, la didattica...).

I pareri e la proposta non sono quindi vincolanti, ma obbligatori e i docenti devono eticamente sentirsi impegnati ad apportare modifiche o integrazioni, qualora non contradditorie con il quadro educativo e con i principi pedagogici.

Si tratta di individuare i valori comuni su cui lavorare con apporti diversi a seconda dei ruoli, come e perché lavora la scuola, come e cosa si richiede alle famiglie o le famiglie richiedono alla scuola. Su ciò sottoscrivere un accordo che renda espliciti i comportamenti che la scuola e la famiglia intendono mettere in atto per raggiungere tale obiettivo.

Vanno concordati quegli aspetti (pochi) fondamentali che coinvolgono comunque i genitori, ad esempio il loro ruolo a casa nell’esecuzione dei compiti; l’individuazione di risorse anche umane esistenti a disposizione per attività integrative, di arricchimento del curricolo, ecc. (genitore/esperto).

Il contratto è dinamico, modificabile nel tempo, aperto.

Si deve effettuare, periodicamente, una verifica interna, collegiale tra gli insegnanti e i genitori.

Gli standard significativi del contratto formativo devono essere proposti dagli insegnanti a livello di Istituto.

Per la parte didattica - istruttiva gli obiettivi / prestazioni sono indicati nelle programmazioni didattiche e sono di competenza del team. Deve essere effettuata la verifica finale con le famiglie.

 

CARTA DEI SERVIZI