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Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata,
dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il
docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero consiglio di interclasse o
di classe e la classe, gli organi dell’istituto, i genitori, gli enti
esterni preposti od interessati al servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in
coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli
istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- il percorso per raggiungerli
- le fasi del suo curricolo:
il docente deve:
- esprimere la propria
offerta formativa
- motivare il proprio intervento didattico
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di
valutazione;
il genitore deve:
- conoscere l’offerta formativa
- esprimere parere e proposte
- collaborare nelle attività.
(dalla
Carta dei Servizi
Scolastici - D.L. 12 maggio 1995, n. 163).
Il contratto formativo dell’I.C. di Arcevia, Montecarotto e Serra de'
Conti è elaborato, unitariamente, dai docenti del team o della classe /
sezione sulla base della
programmazione educativa e della
programmazione didattica ed in coerenza con esse.
Il contratto è l’indicazione dell’offerta formativa della scuola,
contestualizzata per la specifica realtà, tenendo quindi conto della
situazione: alunni, spazi, materiali, risorse, vincoli. Per la sua
elaborazione vanno sentiti anche i genitori degli alunni che hanno il
diritto di conoscere ed esprimere pareri su di esso.
Poiché il contratto formativo è abbastanza anomalo da un punto di
vista giuridico, perché non c’è parità, e simmetricità, tra i
contraenti, né tra docenti - alunni, né tra docenti - genitori, occorre
avere chiare le questioni su cui è indispensabile (giusto e utile)
raggiungere un accordo tra le famiglie.
Ad esempio
non possono essere e non devono essere oggetto di
contratto formativo né le finalità educative e formative della scuola (i
principi) né le scelte metodologiche e didattiche (attinenti allo
specifico professionale dei docenti).
La scuola deve esprimere con chiarezza il suo modello e richiedere un
contributo di proposte e osservazioni su alcuni obiettivi forti, su valori
educativi fondamentali condivisi.
Quindi, gran parte del contratto formativo non può dirsi propriamente "contratto",
perché è solo comunicato e non concordato con le famiglie
(gli aspetti specifici dell’apprendimento - la metodologia, la
didattica...).
I pareri e la proposta non sono quindi vincolanti,
ma obbligatori e i docenti devono eticamente sentirsi
impegnati ad apportare modifiche o integrazioni, qualora non
contradditorie con il quadro educativo e con i principi pedagogici.
Si tratta di individuare i valori comuni su cui lavorare
con apporti diversi a seconda dei ruoli, come e perché
lavora la scuola, come e cosa si richiede alle famiglie o le
famiglie richiedono alla scuola. Su ciò sottoscrivere un accordo che
renda espliciti i comportamenti che la scuola e la famiglia intendono
mettere in atto per raggiungere tale obiettivo.
Vanno concordati quegli aspetti (pochi) fondamentali che coinvolgono
comunque i genitori, ad esempio il loro ruolo a casa
nell’esecuzione dei compiti; l’individuazione di risorse
anche umane esistenti a disposizione per attività integrative, di
arricchimento del curricolo, ecc. (genitore/esperto).
Il contratto è dinamico, modificabile nel tempo, aperto.
Si deve effettuare, periodicamente, una verifica interna, collegiale
tra gli insegnanti e i genitori.
Gli standard significativi del contratto formativo devono essere
proposti dagli insegnanti a livello di Istituto.
Per la parte didattica - istruttiva gli obiettivi / prestazioni sono
indicati nelle programmazioni didattiche e sono di competenza del team.
Deve essere effettuata la verifica finale con le famiglie.
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